“Decreto GSA” DM 2 settembre 2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi
dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81
Il 6 ottobre 2021 sul numero 237 della gazzetta ufficiale, è stato pubblicato il Decreto del ministero dell’Interno riguardo i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza inerente la prevenzione e protezione antincendio. Il decreto entrerà in vigore il 4 ottobre 2022.
Il decreto è stato strutturato in 8 articoli il cui scopo è quello di definire:
La novità, riassumendo, del decreto è riguarda la valutazione del rischio dell’attività, il rischio incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, ma anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività. Rispetto a prima, dunque, è stata data maggiore enfasi alla necessità di pianificare ed attuare una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio.
Il decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del d.lgs. 81/2008 e si applica limitatamente alle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del d. lgs. 81/2008 e per le attività di cui al d. lgs. 105/2015.
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