Messo a punto lo schema di decreto interministeriale con i nuovi
parametri di progettazione e l’obbligo di adeguarsi entro 5 anni
dall’entrata in vigore.
Per la progettazione antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio è in
arrivo il «mini-codice»: prescrizioni più chiare e soprattutto misure da
approntare in base alla valutazione del rischio incendi.
La valutazione dei rischi di incendio è la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio che costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del d. lgs. 81/2008.
Lo scorso 27 Maggio è stato presentato dal CCTS (Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi) lo schema di decreto interministeriale con i nuovi parametri di progettazione dei luoghi di lavoro a basso rischio e l’obbligo di adeguarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore. Di fatto, questo decreto sostituirà il DM 10 Marzo 1998.
Il provvedimento, in materia di prevenzione e protezione dagli incendi, affronta anche le misure precauzionali di esercizio che i datori di lavoro dovranno osservare.
Il decreto:
L’Allegato al decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
N.B. – sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
N.B. – per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’allegato I al D.P.R. n.151 del 2011
Deve essere effettuata la valutazione del rischio d’incendio in relazione
alla complessità del luogo di lavoro e deve ricomprendere almeno i
seguenti elementi:
In tal caso allora si applica la Regola tecnica orizzontale (RTO) del Codice di prevenzione incendi (DM 3 Agosto 2015). Di conseguenza (salvo modifiche), all’entrata in vigore del nuovo DM, il campo di applicazione del DM 3 Agosto 2015 sarà ampliato alle attività «non normate e non soggette» che al contempo non sono classificabili come luoghi di lavoro a basso rischio.
Infine, per le attività soggette ci sono le regole tecniche verticali prescrittive o del «Codice». Ovviamente l’applicazione delle RTV del Codice comporta anche il rispetto della relativa RTO.
Per essi, l’adeguamento alle disposizioni in esso contenute va messo in atto nei casi in cui il d.vlgs. 81/2008 prevede l’obbligo di rielaborazione della valutazione dei rischi.
Più in particolare, l’adeguamento scatta se, relativamente all’aggiornamento del DVR, le motivazioni elencate nel D. lgs. 81 del 2008 (articolo 29, comma 3) riguardano nello specifico il rischio di incendio. In ogni caso, l’adeguamento alla nuova normativa è previsto entro 5 anni dalla sua entrata in vigore.
NIBA Antincendio consiglia quindi a tutti i datori di lavoro di eseguire una prima valutazione del rischio incendi (che ricordiamo essere obbligatoria) per valutare tutti i rischi attinenti alla stessa presenti in azienda evitando così di trovarsi impreparati in caso di uscita a breve della norma appena descritta.
SIAMO ESPERTI DI SICUREZZA ANTINCENDIO