Messo a punto lo schema di decreto interministeriale con i nuovi parametri di progettazione e l’obbligo di adeguarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore.
Il decreto interessa la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio che si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62 del D.lgs 81/2008.
PREMESSA: si applica a tutti i luoghi di lavoro come definiti all’art.62 del D.lgs 81/2008.
Costituito da cinque allegati il decreto prevede una novità sostanziale: il rischio incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, ma anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività. Rispetto alle precedenti normative è stata data maggiore enfasi alla necessità di pianificare ed attuare una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio.
È compito del datore di lavoro adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività con l’obbligo di predisporre un piano di emergenza nel caso:
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Il datore di lavoro deve adottare misure finalizzate a fornire ai lavoratori adeguata informazione e formazione sui rischi
d’incendio. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati in allegato al presente decreto.
N.B. – rispetto alla normativa vigente, non ci sono variazioni sostanziali se non che, è previsto l’aggiornamento quinquennale della formazione con contenuti minimi specifici limitatamente alla parte teorica.
Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione o di aggiornamento.
I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento devono possedere specifici requisiti, oltre a diploma di scuola secondaria di secondo grado, tra i quali:
Devono inoltre frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale
SIAMO ESPERTI DI SICUREZZA ANTINCENDIO